Riflessioni di BOSCIA sull'Obiezione di Coscienza e posizione ufficiale AMCI sul Biotestamento

 

L’OBIEZIONE DI COSCIENZA DEI SINGOLI MEDICI E DELLE STRUTTURE

ALLA NUOVA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

E’ importante che oggi si parli di un argomento che prioritariamente riguarda la vita e la medicina e che ha riverberi sulla società e sulla famiglia.

La riflessione sulla coscienza dell’obiezione e sull’obiezione di coscienza interviene opportunamente in un momento nel quale tutti siamo chiamati a pronunciarci  su complesse e spinose  questioni .

La recente approvazione della legge sul cosiddetto biotestamento  “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” rappresenta occasione privilegiata.

La legge, approvata negli ultimi minuti della legislatura, per di più con votazione segreta,  non contempla, proprio per la  frettolosità, tutti quei casi nascosti che sono all’origine di disagi e decisioni, forse anche crudeli nelle famiglie. Forse sarebbe stato preferibile ottenere una legge meno influenzata dai clamori di casi come quello di  Welby, di Nuvoli, di Loris, di Englaro,  di Dj Fabo, veri e propri protocolli di morte adottati per … pietà e applicati all’estero.

Sorge proprio così l’eutanasia nel mondo!! con la fortissima spinta alla rinuncia delle cure, al suicidio assistito, all’eutanasia attiva. E si continua nel preparare  ulteriori “sacrifici” e, come se fosse già prevista in uno scadenziario, ci si prepara per il caso di Loris Bertocco.

Il “dado” è tratto, ma è proprio importante riflettere su questa  legge, fortemente ideologica, frutto di manovre politiche da talune definite acchiappa voti, soprattutto perché essa contiene norme che confliggono con più disposizioni della Costituzione Italiana e che per la prima volta introducono nell’Ordinamento Costituzionale Italiano la disponibilità della vita umana, direi proprio un “via libera italiana all’eutanasia”.

Non possiamo sottovalutare la brutale intromissione della politica che di fatto ha confiscato tutto, anche quelle più delicate specificità sul nascere, sul soffrire e sul morire, anche in quelle delicate specificità che riguardano le malattie inguaribili, ma sempre curabili. La  fase finale della vita non  è un lungo morire, ma è da considerarsi un supplemento di assistenza.

La politica ha anche confiscato il dibattito sulla morte: un’ ingerenza tanto esplicita non si era mai vista!  Oggi siamo chiamati ad essere “in frontiera” proprio per sfuggire a delle contrapposizioni ideologiche che hanno avvelenato il dibattito trasformandolo in una sterile contesa tra progressisti e conservatori e provocando anche visioni sbagliate delle questioni.

Se è vero che l’autonomia e la libertà di scelta di ogni persona sono valori da garantire, è pur vero, a mio parere, che non sia del tutto accettabile la prospettiva assoluta di autodeterminazione del paziente, soprattutto quando avanza richieste che sono  tanto irrefutabili da rendere inderogabile la vincolatività.

Le dichiarazioni di prima, oggi sono diventate  disposizioni!

DAT è lo sterile acronimo che arriva all'opinione pubblica. Poi che si tratti di disposizione o di dichiarazione nessuno lo sa e forse non lo sanno neanche coloro che si sono spesi per l’approvazione della legge e che hanno considerato i due termini sinonimi: in realtà non sono la stessa cosa perchè le dichiarazioni possono essere tenute presenti,  le disposizioni hanno carattere di vincolatività e devono essere obbligatoriamente attuate.

Con esse siamo chiamati a sottoscrivere la carta dell'autodeterminazione anziché la carta della tutela della vita.

Noi medici cattolici amiamo credere nella “forza scandalosa” della medicina dell’alleanza.

Ci chiediamo: siamo ancora liberi di esercitare in scienza e coscienza la nostra attività? Lo chiedo perché l’attuale ideologica impostazione mira ad impedire l’obiezione di coscienza, orientandoci per legge verso la soppressione di vite umane, verso la soppressione di vite non degne di essere vissute, quali produttori  di scarto.

Così proprio non va! Censuriamo queste liberticide impostazioni e proponiamo di sollevare l’obiezione di coscienza, soprattutto per impedire che sia offesa la dignità di tutti coloro i quali sono protesi da sempre a difendere la vita.

La libertà per il medico di agire in scienza e coscienza non presidia solo l’autonomia e la responsabilità del medico, ma è garanzia a tutela della salute degli individui e della collettività. E la collettività dovrebbe pretendere l’attuazione dell’obiezione di coscienza e il medico dovrebbe sempre avere a mente la coscienza dell’obiezione. In questo senso non sono pensabili politiche di restrizione dell'obiezione di coscienza.

Profili costituzionali e concordatari richiamano l’obbligatorio rispetto dell’obiezione di coscienza. In questo senso occorre ricordare a tutti che la scomparsa del favor vitae, inesorabilmente potrà modificare non solo la  mentalità corrente, ma anche gli orientamenti sanitari, giuridici, culturali, ecc. ricollocando la scelta di vivere e la scelta di morire in una pericolosa equivalenza.

 “Azioni mediche o infermieristiche non condivisibili” non possono e non devono essere precluse dall’obiezione di coscienza, sia che questa riguardi la persona degli operatori sanitari sia che riguardi la struttura, in toto, che per conservare un carisma, va a perdere l’accreditamento e il convenzionamento.

Sono penali inaccettabili!

Essere accanto al malato come presenza e azione di sollievo o di sostegno è un compito di libertà  prezioso e delicato che necessita di serenità  e di coraggiosa operatività: la deontologia da sempre ha tutelato le buone pratiche.

  1. L’obiezione di coscienza è un valore costituzionalmente garantito il cui libero esercizio non può essere impedito da nessuno Stato democratico, aconfessionale e laico
  2. il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto nel Trattato di Lisbona (art. 10), che rinvia alle leggi nazionali

 

  1. L’obiezione di coscienza è tutelata e riconosciuta perciò dal diritto e  dalla legge 

 

  1. L’obiezione di coscienza svolge una  giusta funzione di bilanciamento tra interessi diversi

 

  1. L’obiezione di coscienza che formalmente è una deroga a una legge, non deve  essere  percepita come una ferita alla legge e alla sua forza obbligante

 

  1. L’obiezione di coscienza, non è disobbedienza alla legge e disprezzo di valori civili, ma testimonianza di coerenza e di impegno  sui  valori civili di una comunità

 

 

  1. L’obiezione di coscienza va  ricondotta al principio di laicità metodologica , che non prevede nessuna discriminazione delle  opinioni altrui, rispetto ad una laicità contenutistica, che non ammette nessuna differenziazione etica e culturale

 

  1. L’obiezione di coscienza non è una battaglia di retroguardia, né un nascondersi davanti a delle responsabilità, quindi non è un atteggiamento passivo, ma deve essere un “virtù” attiva, nel senso che l’obiettore si fa comunque carico - culturalmente, moralmente, concretamente - della problematica verso la quale ha sollevato obiezione

 

Rispetto a questi 8 punti oggi ho la percezione di uno slittamento morale, professionale e sociale.

 La legge crea distanze incolmabili tra operatori sanitari e pazienti, spezza ogni alleanza, in special modo quando esclude gli operatori sanitari e gli infermieri dall’obiezione di coscienza.

Non sono in molti ad essersi accorti che questi non sono per nulla menzionati, e viceversa sono proprio coloro  chiamati alla prossimità e vicinanza nel fluire delle lunghe ore della giornata.

La loro non menzione è evento gravissimo, così come gravissima cosa è il non aver rispettato le strutture cattoliche nella loro missione carismatica.

Su questo terreno la comunità civile, ma anche quella ecclesiale si devono incontrare: tutti siamo chiamati a collaborare alla ricerca del bene. Sicuramente l'approccio più corretto è che non si elimini il riferimento ai principi universali e che non si vadano a minare i rapporti di vicinanza, umiltà, carità,  solidarietà e misericordia, dati indispensabili  per percorrere la strada del bene e per promuovere in medicina, soprattutto nelle “scene finali della vita”.una dimensione etica rispettosa e mai ambigua,

Se  non ci sarà concesso di obiettare nei casi contra scientiam et coscientiam  palesi, noi medici cattolici continueremo ad operare ricercando costantemente l'alleanza terapeutica, l’abbraccio e la condivisione del cammino della malattia, senza accanimenti terapeutici, senza abbandoni,  utilizzando sempre  serenamente la medicina palliativistica.

Noi medici cattolici non abbandoneremo mai nessuno: il vangelo di Luca ci ricorda il buon samaritano che si fece prossimo e condivisione di un uomo, senza identità di razza, colore, lingua, credo, censo.  Noi siamo lì da Gerusalemme verso Gerico per scoprire chi siamo davvero: se cristiani di precetti o testimoni credibili del Vangelo,  sempre costruttori di buone pratiche, sempre alla ricerca  del centrale valore del discernimento.

                                                                                   Filippo M. Boscia

                                                            Presidente Nazione Associazione Medici Cattolici Italiani

 

Il 20 aprile u.s. la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, ora quindi all’esame del Senato, il DDL sul cosiddetto “biotestamento”, denominato “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, con 326 sì e 37 no.
Come si evince dal titolo, i temi principali trattati sono il consenso informato (art. 1), in cui si definiscono le modalità, i criteri, la validità, la legittimità, ecc.; e le disposizioni anticipate sui trattamenti terapeutici ed assistenziali della persona quando verrà a trovarsi in una condizione di incapacità di intendere e di volere (art. 4). Ma nel DDL si fa riferimento tra l’altro anche alla terapia del dolore e all’accanimento terapeutico (art.2) ed alla pianificazione condivisa delle cure (art.5).
Molti e diversi gli aspetti contraddittori e controversi.
L’impianto della legge pone, a nostro parere, l’accento maggiormente sull’autodeterminazione del paziente, facendo riferimento in particolare al secondo comma dell’art. 32 della Costituzione (…nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…).
E’ vero che l’art. 1 riguardante il consenso informato, al comma 1 enuncia che la presente legge “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” (e così sembra anche un esplicito rimando al comma 1 del citato art.32 della Costituzione “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività…”), ma ciò nonostante, crediamo che prevalga una visione individualista sia nella malattia, sia nel fine vita, per non dire nel rapporto dell’ammalto col medico. Vi è uno sbilanciamento verso l’autodeterminazione del paziente.
Se la libertà della persona e il conseguente principio di autonomia, che significa: ciascuno decide liberamente rispetto alla propria salute o malattia (ma anche circa la propria e l’altrui morte? potremmo domandarci), viene assolutizzato e non è collegato e subordinato al perseguimento del maggior interesse o meglio del maggior bene per la persona stessa (che si esplica nel principio del favor curae e del favor vitae), di fatto si viene a creare una (pericolosa) contrapposizione tra il paziente e il medico.

L’autodeterminazione personale assoluta e intangibile che si spinge anche alla rinuncia delle terapie salvavita, può arrivare fino alla richiesta di “aiuto a morire”, magari con l’intervento del medico?

Se finora il principio della indisponibilità della vita era assicurato e garantito dallo Stato libero, democratico e aconfessionale, ora sembrerebbe che viene statuito, non il diritto o il dovere di curarsi o non curarsi (che è previsto dal consenso informato), ma la possibilità di una disponibilità della vita stessa per il singolo, attraverso magari una surrettizia forma di suicidio assistito quando il pz. decide di interrompere per esempio l’alimentazione e l’idratazione artificiale senza giustificazione alcuna, e chiedendo al medico contemporaneamente di essere sedato.

Il venir meno del principio dell’indisponibilità della vita, che da assoluto diventa per legge derogabile attraverso l’autodeterminazione personale, crea a nostro giudizio un grave vulnus alle basi stesse della democrazia e del bene comune, perché lede i principi di solidarietà e di giustizia verso intere categorie di persone fragili: i malati cronici, gli anziani, i disabili, i malati di mente, i morenti di cui lo Stato potrebbe negare forme di assistenza e di tutela.

Lo Stato quindi, che dovrebbe tutelare la vita, è perciò quello che in effetti più di ogni altro l’abbandona.

A ben vedere il diritto si troverebbe in una contraddizione: il “diritto alla salute e alla vita” e alla sua indisponibilità, si potrebbe considerare compiuto con l’affermazione di un “diritto a morire”.

Indubitabilmente il consenso informato rende l’atto medico (giuridicamente) legittimante e lecito e da cui non si può prescindere: il potere d’intervento di diagnosi e cura del medico è possibile solo dopo un’approvazione esplicita, attuale, libera e formale del paziente, come universalmente acclarato dai vari pronunciamenti e sentenze della Cassazione Penale, ma anche dalla Convenzione di Oviedo, dalla Costituzione Europea, dal Comitato Nazionale per la Bioetica e dal Codice di Deontologia Medica.

Tra l’altro è previsto nella legge che “nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”, a sottolineare che in questi casi potrebbe essere difficile recepire il consenso stesso – che come recita il comma 4 dell’art. 1, “acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare” – ma ciò che è importante è che è statuito che in quelle situazioni il medico e l’equipe sanitaria assicurino le cure necessarie.

Diversamente, il medico sarebbe perseguibile penalmente per una serie di reati gravi che vanno dal “rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), all’ ”omissione di soccorso” (art 593 c.p.), dallo “stato di necessità” (art. 54 c.p.), al “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (art. 40 c.p.).

Ma si fa riferimento dai fautori del principio di assoluta autodeterminazione della persona soprattutto agli art. 2 e 13 e del già citato art. 32 comma 2 della Costituzione.

Quindi, pur volendo ammettere una legittimazione giuridica al rifiuto/rinuncia delle cure, non si può negare che nei casi delineati si presentino gravi interrogativi, in tutta la loro drammaticità e problematicità, alla coscienza personale, soprattutto a quella del medico per terapie proporzionate ed ordinarie mentre quelle non proporzionate o inutili o futili o straordinarie o rischiose o onerose sono moralmente, giuridicamente e deontologicamente illecite, configurandosi come accanimento terapeutico, che va in ogni caso condannato e respinto.

Il problema si acuisce ancor di più nel caso di persona incompetente, che non può a causa del suo stato assumere decisioni e autodeterminarsi.

In tal caso la sua tutela è sì in capo ad un fiduciario ma, a parer nostro, è rilevante la figura del medico nella sua specifica “posizione di garanzia”, espressione della tutela della persona fragile riguardo alla sua vita e alla sua salute, sempre nel rispetto
della dignità della persona, contro ogni intento eutanasico da un lato e contro ogni procedura di accanimento o di abbandono terapeutico dall’altro.

Ciò emerge ancor di più, alla luce dell’art.3 della legge, riguardo al minore, all’interdetto e all’incapace, quando il consenso informato al trattamento sanitario è espresso rispettivamente, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal rappresentate legale o dall’amministratore di sostegno.

E se è pur vero, come recita la legge, che il consenso ha “come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”, a maggior garanzia della protezione della persona fragile e per evitare abusi, a parer nostro, il legislatore doveva prevedere, (oltre il ricorso obbligatorio al giudice tutelare in caso di controversia tra quelle figure e il medico), anche e sempre il ricorso all’autorità giudiziaria, magari meglio se preceduto da un parere di una commissione medica istituita dalla struttura ospedaliera o dalla ASL, quando trattasi di rifiuto di terapie salvavita o dell’idratazione e alimentazione.

L’aver inserito nella legge che si possa revocare il consenso prestato a qualsiasi terapia, includendovi e dichiarando tali la nutrizione e l’idratazione artificiali, significa che d’ora in poi queste siano considerate, sempre e comunque e in ogni caso, trattamenti sanitari e quindi come tutte le terapie esigere il consenso informato.

Ciò risulta non ammissibile o quanto meno non condivisibile e in ogni caso problematico, perché bisogna riconoscere che nella stragrande totalità dei casi esse sono cure ordinarie e rientrano nell’assistenza che si deve alla persona di cui certamente lo Stato, il medico, la famiglia sono tenuti a farsi carico.

E’ indubitabile che per diverse categorie di ammalati o disabili la nutrizione e alimentazione artificiali sono indispensabili per il mantenimento in vita del paziente stesso.

E tra l’altro il legislatore non ha voluto tenere in considerazione la estrema variabilità del quadro clinico (pz. acuto, cronico stabilizzato, disabile, morente, ecc. ) e le diverse patologie a cui la NIA è utile, efficace e in taluni casi indispensabile per evitare l’exitus e che rendono perciò estremamente problematico l’inserimento di esse nelle DAT.

Invece, potendosi sottrarre il paziente all’idratazione e all’alimentazione artificiali, si avrà un intento eutanasico quando tale rinuncia non sia giustificata (né dalla sproporzione rispetto ai risultati attesi, né dalla straordinarietà, gravosità, invasività della tecnica), cosicchè non si morirà a causa della malattia che fa il suo corso ma appunto per disidratazione e denutrizione.

Pertanto, da quanto esposto, il legislatore poteva non includere la NIA tra i trattamenti sanitari e poteva invece a nostro giudizio, indicare che la nutrizione ed idratazione artificiali sono sempre dovute alla persona disabile e ad ogni ammalato, tenendo conto delle varie condizioni cliniche in cui si possa venire a trovare, finchè esse risultino utili e proporzionate ai benefici attesi e non siano gravose per il paziente.

Anche il rapporto medico paziente nella presente legge viene alterato.

Difatti non c’è traccia del termine “alleanza”, che significa condivisione di obiettivi nel reciproco rispetto e che meglio definirebbe quel mirabile incontro, umano prima che professionale, tra “una fiducia e una coscienza”, sostituita da una “relazione di cura”, che certamente deve sempre essere promossa e valorizzata, ma tale relazione, magari intesa in forma impersonale e burocratizzata, si dice nella legge, è basata “sul consenso informato”.

Riteniamo che ciò tradisce una concezione meramente contrattualistica della professione medica e del rapporto con l’ammalato, giacchè crediamo fermamente che a fondamento di tale rapporto vi è invece la promozione del bene vita e del bene salute (naturalmente rispettando la libertà personale sia del paziente che del medico) e non piuttosto l’esclusivo principio di autodeterminazione della persona ammalata.
L’art.4 del DDL prevede che le disposizioni anticipate di trattamento (che si vogliono o non si vogliono che vengano praticate) vengano manifestate da parte “di ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi…”.
Il criterio quindi di vigenza a partire dalla quale ha effetto ed è operativa tale disposizione è la sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi della persona, senza tener conto della irreversibilità della incapacità stessa.
Ciò può creare una pericolosa disposizione di sé e della propria vita, perché numerose patologie determinano una limitazione o assenza della coscienza in modo temporaneo, che se trattate possono determinare una restitutio ad integrum o quantomeno ripristino dello stato di coscienza stessa.
Tutto questo può produrre due problematiche contingenze: da una parte il medico che è consapevole delle possibilità terapeutiche di miglioramento clinico non le intraprende, perché così stabilito in passato dal paziente; dall’altra sappiamo dall’esperienza dell’arte medica che molti trattamenti solo dopo averli messi in opera e a posteriori possono essere giudicati ragionevolmente efficaci quoad vitam e pertanto in molti casi, nel dubbio di insuccessi terapeutici, il medico potrebbe astenersi dal praticarli, perché dovrà darne conto in seguito in sede giudiziaria.
Ecco che il legislatore, probabilmente alla luce di queste possibili evenienze, ha mitigato la vincolativitivà in capo al medico sia della volontà di rifiutare/revocare i trattamenti sanitari della persona capace di agire tramite il consenso/dissenso informato, sia le disposizioni preventivamente espresse dal paziente che diventano operative quando sarà incompetente.
Ma mentre il rispetto delle DAT, possono essere disattese, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (ed in ciò il disposto della legge sembra riprendere quanto prescrive il vigente codice deontologico dei medici che recita all’art. 38 “Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente…”); molto più contraddittoria è la posizione del medico (che “è esente da responsabilità civile o penale”) riguardo la possibilità di rispettare le volontà del paziente competente, il quale però “non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”.
L’incongruenza è insita nel fatto che la legge solleva il medico da responsabilità civili e penali, che in qualche modo possono essere quindi violate nel dare corso alle volontà del paziente, che però non può chiedere trattamenti contrari alle norme di legge che nella fattispecie potrebbero essere in particolare l’art. 579 c.p. omicidio del consenziente, art. 580 c. p. istigazione o aiuto al suicidio.
Così come anche terapie contrarie al deontologia professionale non devono essere perseguite (in particolare pensiamo si faccia riferimento all’art. 17 del codice “Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte”) e finanche se esse sono avverse alle buone pratiche clinico-assistenziali (tra le quali potrebbero allora rientrare anche l’idratazione e l’alimentazione artificiali, intese come “terapie” di sostegno vitale).
Importantissima infine a pare nostro anche il disposto che “a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali”, che se da un lato sottintende ancora una volta una concezione contrattualistica dell’arte medica, dall’altra può essere recepita come una forma di obiezione di coscienza che può essere sollevata dal medico di fronte alle volontà del paziente.
E se il sottrarsi a precisi obblighi professionali è permesso al medico, ciò inverosimilmente e crediamo illecitamente non è concesso alla struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che si è dotata di un Codice Etico, che esprime valori e modelli comportamentali e procedurali vincolanti per la struttura e per ogni singolo dipendente che sono difformi o in contrasto con i principi della presente legge.
Pertanto i medici cattolici respingendo ogni intento e azione eutanasica comunque mascherata, così come ogni forma di accanimento terapeutico e parimenti di abbandono di cura dell’ammalato, alla luce di quanto esposto, auspicano che il Senato della Repubblica possa apportare in seconda lettura le modifiche e gli emendamenti necessari al DDL, affinché la libertà e l’autonomia individuale, costitutivi della identità della persona, siano coniugate con la promozione e il rispetto della salute e della vita.


Il Presidente Nazionale
Prof. Filippo M. Boscia

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