Il nuovo codice deontologico dei medici

UNA DIFFICILE MEDIAZIONE TRA ANTROPOLOGIE A CONFRONTO

di Giuseppe Battimelli Vice presidente nazionale AMCI per il Sud

Il nuovo Codice deontologico dei medici è stato approvato in via definitiva a Torino dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini il 18 maggio 2014, a distanza di otto anni dal precedente.

Il testo è passato – per la prima volta nella storia della FNOMCeO – non alla unanimità ma a maggioranza: ottantasette sono stati i voti favorevoli, due gli astenuti, dieci i presidenti contrari (tra cui quelli di Milano e Bologna), a testimonianza del momento difficile per la medicina, la classe medica e per l’assistenza sanitaria (come del resto per l’Italia).

È opportuno però, per le ragioni che svolgeremo, riferire di alcuni passaggi cronologici che hanno portato alla stesura del nuovo testo, caratterizzati da un’ampia consultazione durata quasi due anni e che ha visto coinvolti oltre i vari ordini provinciali dei medici, giuristi, bioeticisti, società scientifiche, associazioni mediche, ecc.

Il Comitato Centrale della FNOMCeO aveva approvato il 16 marzo 2013 una “bozza” di codice inviata e sottoposta ai vari ordini per gli emendamenti. Su questa prima stesura s’erano accentrate numerosissime critiche e dissensi anche severi da parte del mondo medico e sanitario (e non solo). Anche noi come AMCI predisponemmo un articolato documento (pubblicato su “Orizzonte Medico”, n. 6 novembre-dicembre 2013) dove mettevamo in luce le criticità di quella bozza ed esprimevamo compiutamente le nostre obiezioni. Successivamente è stata redatta dalla FNOMCeO una seconda bozza, definita Terni 2014, che pur recependo alcune istanze per noi importanti, presentava ancora punti fondamentali per noi inaccettabili. A tal fine il 4 e 5 aprile 2014, prima della approvazione definitiva del codice (avvenuto come detto il 18 maggio u.s.), la FNOMCeO ha convocato a Torino le società scientifiche mediche e le associazioni (tra le quali anche l’AMCI e la SIBCE) ed in quella circostanza fu depositata ed allegata agli atti una memoria scritta dell’AMCI.

S’è voluto citare questo iter prima dell’approvazione, perché se si comparano i testi (prima Bozza del 2013, poi bozza cosiddetta “Terni 2014” ed infine il Codice approvato) vediamo che incontestabilmente ci sono stati alcuni miglioramenti significativi nel senso da noi auspicato ed un riequilibrio che tenesse lontani pregiudizi e preconcetti o impostazioni ideologiche di fondo che non ci appartengono.

Tutto ciò certamente è stato frutto di un confronto serrato e specifico sulle questioni in esame con il mondo sanitario e ci piace pensare – perché in effetti è così – che anche l’AMCI con i suoi documenti e con i suoi uomini, soprattutto negli incontri pubblici e privati con gli esponenti della FNOMCeO, abbia fatto la sua parte.

In effetti i punti irrinunciabili – come AMCI – espressi nei vari documenti emanati erano:

  1. il riferimento ad una precisa antropologia – sulla linea della tradizione ippocratica – in cui al centro di ogni considerazione e di ogni azione sia la persona umana che gode di diritti inalienabili (prima fra tutti quello alla vita), su cui né lo Stato, né la società, né la scienza, né un altro uomo è legittimato ad agire,
  2. l’ispirazione a valori e principi etici, primo fra questi il “servizio alla vita”;
  3. il rifiuto – attraverso lo strumento del Codice – di qualsivoglia rivendicazione o di anacronistici privilegi corporativi;
  4. la riaffermazione continua del principio della difesa della vita connesso al il principio di solidarietà, della socialità e sussidiarietà (che mirano alla realizzazione del bene della persona e della comunità intera, perchè il bene di ciascuno è integrato nel bene per tutti). Pertanto alcuni articoli sono stati riscritti o presentano delle modifiche significative (almeno dal nostro punto di vista). Le più rilevanti in estrema sintesi sono le seguenti.

Il Codice non è un “corpo di norme”, definizione quest’ultima sulla quale avevamo sollevato delle perplessità ma “identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica” e, sempre all’Art. 1, viene non solo citato espressamente il termine “sussidiarietà”, sul quale avevamo particolarmente insistito nei nostri documenti, ma viene reintrodotta l’obbligatorietà di prestare il giuramento professionale – assente nelle bozze precedenti – come noi avevamo sempre proposto.

Molti ricorderanno anche le notevoli resistenze e perplessità che avevano destato in noi, come in altri, l’introduzione, nelle bozze proposte, del termine “identità di genere”, suggestivo di una ideologia che nega una vera differenza fisica e biologica tra uomini e donne – unico dato irrefutabile nella realtà scientifica – (al di là di una forte e condivisa opposizione ad ogni discriminazione legata all’orientamento sessuale). Ebbene, all’Art. 3 il termine o il riferimento all’“identità di genere”, è scomparso e sostituito come noi proponevamo da: “senza discriminazione alcuna”.

Al Titolo II – Art.3 e Art.13 – vengono definiti non solo i doveri ma anche le competenze del medico, rimarcando che la diagnosi così come la terapia “è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità”. Ciò dovrebbe avvertire i tanti “abusivi” dell’arte medica che si arrogano conoscenze, pratiche, perizie di esclusiva pertinenza medica.

Vengono invece omessi nel nuovo Codice all’art.4 – rispetto al codice del 2006 – “i valori etici” a cui il medico deve ispirare la professione, sostituita (e forse recuperata?) dalla frase “il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale…”, con il riferimento alla deontologia che nella ultima bozza di marzo scorso non figurava.

Viene reintrodotta la doverosità dell’atto medico almeno nell’urgenza, scomparsa precedentemente (Art.8).

Certamente meglio formulato l’Art.13 nel codice del 2006 a proposito degli accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici “ in nessun caso il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili”; nel Codice ora approvato invece è scritto ”il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo”.

Nella nuova stesura – che peraltro sembra avere un chiaro riferimento al controverso caso “Stamina” anche alla luce delle forti prese di posizione della FNOMCeO nelle scorse settimane – è vero che scompare “scienza e coscienza” ma nel codice del 2006 il riferimento era a richieste (da immaginare a qualsiasi richiesta del paziente…), mentre ora l’omissione alla “scienza e coscienza“ riguarderebbe solo la “prescrizione”.

Difatti se si esamina l’art. 22 del nuovo codice, viene opportunamente reinserito il termine “coscienza”, che appena qualche mese fa – nella bozza di Terni del marzo 2014 – non c’era ed era sostituito da “convincimenti etici”. Il testo recita infatti “il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici”.

A tale proposito è giusto mettere in evidenza che non solo il riferimento alla “coscienza” viene riammessa – come noi fortemente auspicavamo – ma riteniamo fondamentale, e non sembri una eccessiva esegesi del testo, anche quella “o” di congiunzione alternativa, per noi importante e che sta a significare: il medico lecitamente può rifiutare la prestazione per due motivi

  1. perché essa confligge con la propria coscienza oppure
  2. perché è in contrasto con i propri convincimenti tecnico-scientifici. La qual cosa evidentemente riguarda la medicina basata sull’evidenza, le linee guida, le conoscenze e l’esperienza stessa del medico. Questa valutazione del resto può – a mio giudizio – essere invocata per esempio quando il medico rifiuti la prescrizione della cosiddetta “pillola del giorno dopo”, problema attuale e tanto dibattuto: tralasciando il problema “coscienza”, il rifiuto alla prescrizione può avvenire per “i propri convincimenti tecnico-scientifici”

Del resto se si esamina la prima bozza della FNOMCeO del 2013, quella “o” alternativa era una “e” e ciò poteva significare che la prestazione poteva essere negata per motivi di coscienza ma questo diniego era possibile solo se si faceva riferimento anche ai “convincimenti tecnico-scientifici” .

Ed ancora, sempre nell’art.22, è stato recepito quello che noi avevamo più volte sottolineato: il rifiuto della prestazione è ammesso a meno che ciò “non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona”. Nella precedente formulazione invece gli aggettivi grave e immediato erano stati soppressi.

Scompare nel nuovo codice la parola “eutanasia” sostituita dalla dizione “trattamenti finalizzati a provocare la morte”. Sappiamo bene che l’eutanasia in Italia è vietata (art. 579 – 580 c.p.), ma chiedevamo che rimasse tale termine perché esso ha un grande valore sostanziale e non solo simbolico o semantico per le cosiddette “eutanasie mascherate”. Si deve anche dire però che l’art. 16 del nuovo Codice recita “il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a provocare la morte”. Sembra migliorativa nel Codice (Art. 20) la definizione di relazione di cura. Difatti se precedentemente era scritto: “la relazione fra medico e paziente è fondata sul rispetto della libertà di scelta e improntata alla condivisione delle responsabilità”, ora la relazione non è più fondata, ma costituita. Il testo infatti ora è: “la relazione tra medico e persona assistita è costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità”.

L’articolo 44 dedicato alla PMA rispetto al Codice del 2006 non ripete tutti i divieti di attuazione, ma si limita al “rispetto dell’ordinamento vigente”, che come sappiamo – vedi la recente riammissione della pratica dell’eterologa da parte della Consulta – è stato più volte modificato. Importante invece dalla nostra prospettiva che venga ancora ribadito che “non è consentita la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali”.

Nel nuovo Codice all’ART. 38 si citano “le dichiarazioni anticipate di trattamento” se manifestate. Come sappiamo le DAT non sono ancora normate e meno che mai possono essere valide in caso di urgenza ed emergenza. È vero che non sarebbe opportuno precorrere disposizioni legislative ma, personalmente, considerando che le DAT possono essere un utile strumento nell’alleanza di cura tra medico e ammalato, l’esplicita citazione sembrerebbe una sollecitazione al Parlamento Nazionale a legiferare in merito. Tra l’altro rispetto al codice del 2006 dove si parlava di “autonomia del cittadino e direttive anticipate” e si poteva ipotizzare così una obbligatorietà alla esecuzione delle volontà del paziente, ora la dizione è esplicitamente “dichiarazioni”, che indubbiamente solleva il medico da una pedissequa vincolatività.

Mentre c’è da compiacersi che “il controllo efficace del dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento appropriato e proporzionato…” (art.16) e dell’incipit dell’Art. 39 “il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza…” non sembra opportuno invece il collegamento nell’articolo tra i malati in fase terminale e/o comatosa e quelli che potrebbero essere affetti da grave disabilità (stati vegetativi, ecc).

Viene reintrodotta per quanto riguarda l’IVG la grave infrazione deontologica che essa comporta quando praticata fuori dell’ordinamento vigente e viene mantenuta, come noi volevamo, la frase “tanto più se compiuta a scopo di lucro” come nel codice del 2006, come anche viene reinserita, circa la procreazione medicalmente assistita, il riferimento alla coppia.

Quattro articoli poi sono del tutto inediti, con significativa valenza anche bioetica mai affrontata prima e che riguardano: la medicina potenziativa (Art. 76); la medicina militare (Art. 77); le tecnologie informatiche (Art. 78); l’organizzazione sanitaria (Art. 79).

Conclusioni

Abbiamo sempre pensato e pensiamo tuttora che il Codice deontologico dei medici sia uno strumento importante che può contribuire a migliorare il sistema-sanità e a determinare un cambiamento di rotta culturale ed operativo della classe medica, soprattutto in un tempo di grandi trasformazioni sociali e civili.

Il Codice approvato è indubbiamente un testo complesso, perché riguarda tematiche di notevole difficoltà, non solo strettamente scientifiche e dove sono coinvolti valori, principi, regole, culture che sottendono antropologie di riferimento diverse se non contrapposte.

È certamente un testo di mediazione, difficile e articolato – del resto il lungo e laborioso iter lo testimonia – che magari in alcuni passaggi risente della profonda crisi di sistemi e di valori e spesso di un’egemonia culturale dominante, dove anche enunciazioni ambigue possono dar adito in alcuni aspetti ad interpretazioni controverse.

Dal nostro punto di vista, è un dato inequivocabile che ci siano state delle modiche, degli aggiustamenti, delle correzioni, del recupero di certe enunciazioni nel senso e nel significato da noi auspicato rispetto alla prima bozza presentata nel 2013, che risentiva di una impostazione marcatamente ideologica.

Del resto ciò risulta evidente quando consideriamo il pensiero di autorevoli opinionisti, come Gilberto Corbellini, che da altra prospettiva, contestano proprio questo recupero di principi e giudicano il nuovo Codice peggiore del precedente perché scrive “all’origine della revisione del Codice sembra esservi l’accordo tra la parte politica dei medici affetta da tic antiscientifici… e la parte che vuole ristabilire il paternalismo e alcuni valori illiberali, temporaneamente superati dalla storia. Un compromesso fatto sulla pelle dei pazienti…”. Ed a proposito della “coscienza” quando scrive “l’arcinota litania del medico – che agisce in scienza e coscienza – è tirata in ballo per giustificare tutto ma anche il suo contrario… i medici si ostinano a far prevalere la loro “coscienza” a scapito di quella del paziente. In particolare rispetto al diritto all’autodeterminazione” (Il Sole 24 Ore – 15.6.2014). Ed ancora, sempre nello stesso articolo, l’autore sostiene che “la scelta di specificare che umanità e solidarietà sono principi etici e di introdurre il principio civile di sussidiarietà significa fondare il Codice su sentimenti marcatamente religiosi…”. È sulla stessa linea anche il bioeticista Sandro Spinsanti che ha pubblicato un editoriale sul sito dell’AIFA dove sostiene che “i medici italiani hanno fatto marcia indietro, verso la priorità del criterio di scienza e coscienza”, (Fonte: Editoriali Aifa, 13 giugno 2014) a discapito del criterio dell’autonomia del paziente.

Certamente possiamo dire invece per parte nostra che in alcuni passaggi il Codice risente di una concezione contrattualistica dell’arte medica rispetto ad una alleanza di cura da noi altri sempre propugnata.

Ma è questo il tempo che ci troviamo a vivere: nella società civile, nelle istituzioni, nella scuola, nella cultura, nelle professioni – in primis in quella medica – ci sono due o più antropologie di fondo, due o più visioni del mondo e della persona a confronto, che richiedono e quasi impongono oramai un dialogo franco ed aperto, libero da ogni pregiudizio e preconcetto e per quanto ci riguarda, finanche una testimonianza professionale e di vita convinta e credibile e che sia di esempio.

Come medici cattolici siamo convinti di partecipare a pieno titolo (non ci mancano uomini ed idee!) al dibattito sui grandi temi della medicina come su quelli dell’etica non certo rinunciando ai nostri principi, ma con le nostre argomentazioni e desideriamo offrire un apporto significativo di pensiero e di progetti, ma anche occhi nuovi e un cuore nuovo per contribuire al cambiamento della società, per operare quotidianamente non secondo fredde e formali norme deontologiche ma per dare un rinnovato significato alla professione medica e continuare a servire con umiltà, dedizione e coraggio, l’uomo fragile ed ammalato.